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Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 03/12/1985 Ud. (dep. 14/02/1986) Rv. 171916 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171916-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA - CRITERI - FATTISPECIE.*

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. occorre non già la minore efficienza causale della attività di un correo rispetto a quella degli altri correi, ma la minima efficienza causale di detta attività. Pertanto, va accertato che, non solo il concorso non era necessario per la preparazione e l'esecuzione del reato, ma anche che il contributo arrecato dal compartecipe sia stato di così lieve entità ed efficienza da attestare la minima criminosità del soggetto. Ne deriva che essa attenuante ritualmente non è applicata allorché si rilevi che l'imputato abbia partecipato alle varie fasi dell'episodio criminoso, svolgendosi un ruolo insostituibile e necessario per l'esecuzione del delitto. (fattispecie in tema di tentato omicidio commesso colpendo alla testa con un corpo contundente la vittima, tentando di soffocarla con un cuscino, dopo aver cercato di strozzarla e attingendola alla regione lombare con un coltelli). (V mass n 164525, in generale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)