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Sez. 3, Sentenza n. 2367 del 06/02/1995 Ud. (dep. 09/03/1995) Rv. 201969 - 01

Sanità pubblica - In genere | Materie prime secondarie - Residui - Elemento di discrimine con i rifiuti: destinazione in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo - Batterie esauste - Stoccaggio provvisorio - Applicabilità della causa di non punibilità ex art. 12 D.L. n. 12 del 1994 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201969-01

Sanità pubblica - In genere

Le materie prime secondarie, oggi chiamate residui, hanno un'indubbia attitudine a diventare rifiuti, essendo tale possibilità propria di qualsiasi sostanza, la quale può essere abbandonata o destinata all'abbandono per i più svariati motivi, anche non soltanto economici, sicché l'elemento di discrimine è la destinazione in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo. Il D.M. 5 settembre 1994 al punto 4.10 dimostra che le batterie esauste contengono scarti solidi non destinati al riutilizzo e, quindi, assoggettati al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, mentre lo stoccaggio provvisorio deve essere eseguito per l'avvenire in accordo con la Delibera Interministeriale 27 luglio 1984 in applicazione degli artt. 15 e 16 D.L. 7 gennaio 1995, n. 3, sicché sotto questo profilo, non essendo tutti i residui destinati all'utilizzo, non trova applicazione la causa di non punibilità - all'epoca della decisione di merito - prevista dall'art. 12 D.L. 7 gennaio 1994, n. 12.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/07/1984, Decreto Legge 07/01/1994 num. 12 art. 12, DM 05/09/1994, Decreto Legge 07/01/1995 num. 3 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 07/01/1995 num. 3 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)