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Sez. 6, Sentenza n. 9343 del 11/09/1997 Ud. (dep. 16/10/1997) Rv. 210299 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti speciali - Esimente di cui all'art. 12 D.L. n. 352 del 1996 e altri successivi decreti - Operatività - Condizione della comprovata e concreta destinazione al riutilizzo e della conformità dello stoccaggio provvisorio al D.M. 26 gennaio 1990 nonché alla normativa regionale - Necessità - Desumibilità di tali presupposti dalle mere dichiarazioni dell'interessato - Esclusione - Fattispecie: reato di cui all'art. 25, comma secondo, d.P.R. n. 915 del 1982.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210299-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento di rifiuti speciali, ai fini dell'applicazione della esimente di cui all'art. 12 D.L. 8 luglio 1996, n. 352 (e altri successivi decreti) sono necessarie la comprovata e concreta destinazione al riutilizzo, non desumibile dalle mere dichiarazioni dell'interessato, e la conformità dell'attività di stoccaggio provvisorio alla disciplina dettata con il D.M. 26 gennaio 1990 e alla normativa regionale. (Conf. Cass., sez. III, sent. n. 10120, u.p. 16 ottobre 1996, ric. Ubaldi, non massimata).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1996 num. 352 art. 12, Decreto Legge 06/09/1996 num. 462 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)