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Sez. L, Sentenza n. 1501 del 06/03/1986 (Rv. 444881 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONE SOCIALE - SPETTANZA - REQUISITI SOGGETTIVI - REDDITO DEL RICHIEDENTE EX ART. 3 DEL D.L. N. 30 DEL 1974 - CUMULO CON QUELLO DEL CONIUGE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444881-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONE SOCIALE - SPETTANZA - REQUISITI SOGGETTIVI - REDDITO DEL RICHIEDENTE EX ART. 3 DEL D.L. N. 30 DEL 1974 - CUMULO CON QUELLO DEL CONIUGE - PORTATA.*

L'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge n. 114 del 1974, che - prevedendo i requisiti soggettivi per il diritto alla pensione sociale - stabilisce in particolare che il cittadino, che richiede il beneficio, deve possedere redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a l. 336.050 annue e, se coniugato, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a l. 1.320.000 annue, va interpretato nel senso che, nel caso di soggetto coniugato, il requisito reddituale è unico (e non già duplice) ed è quello risultante dal cumulo col reddito del coniuge, a nulla rilevando invece che il reddito personale del coniuge che richiede la prestazione assistenziale superi eventualmente la soglia minima che rappresenta il requisito reddituale per i soggetti non coniugati. (V 791/83, mass n 425532).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)