Sez. L, Sentenza n. 791 del 28/01/1983 (Rv. 425532 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL REDDITO DEL CONIUGE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL REDDITO DEL CONIUGE - NECESSITÀ.*
Ai fini del riconoscimento della pensione sociale, si deve tener conto, ove il richiedente sia coniugato, del reddito del coniuge ancorché il richiedente medesimo non possegga reddito alcuno, in quanto l'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (modificativo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153), condizionando il relativo diritto al fatto che il reddito del richiedente, cumulato con quello del coniuge, non superi un determinato importo, non esclude che, se il richiedente non ha alcun reddito, debba tenersi conto del reddito del coniuge prendendo in considerazione il reddito di entrambi i coniugi.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)