Sez. 3, Sentenza n. 3249 del 20/07/1977 (Rv. 386778 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - LOCAZIONE DI UNA MACCHINA - FUNZIONAMENTO A MEZZO DI DIPENDENTE DEL LOCATORE - DANNI SUBITI DALLA MACCHINA - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - LOCAZIONE DI UNA MACCHINA - FUNZIONAMENTO A MEZZO DI DIPENDENTE DEL LOCATORE - DANNI SUBITI DALLA MACCHINA - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Qualora il contratto di locazione di una macchina (nella specie, autogru) preveda che il bene concesso in godimento venga manovrato da un dipendente del locatore, la responsabilita del locatario, per i danni dal bene medesimo subiti, va esclusa ove questi siano ricollegabili ad un errore di manovra di detto dipendente, commesso nell'esecuzione dei compiti affidatigli dal datore di lavoro, ed espletati all'infuori di ogni ingerenza del locatario stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)