Sez. 3, Sentenza n. 5377 del 06/10/1988 (Rv. 460016 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN MACCHINARIO - OBBLIGO PER IL NOLEGGIATORE DI IMPIANTO E MESSA IN OPERA - ONERE DI CUSTODIA E CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ A CARICO DEL NOLEGGIANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN MACCHINARIO - OBBLIGO PER IL NOLEGGIATORE DI IMPIANTO E MESSA IN OPERA - ONERE DI CUSTODIA E CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ A CARICO DEL NOLEGGIANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Con riguardo al noleggio di macchinario con l'Obbligo per il noleggiatore di impianto e messa in opera con attività totalmente autonoma comportante particolari cognizioni tecniche e l'esecuzione di delicate operazioni, potenzialmente pericolose per l'incolumità dei terzi, spetta allo stesso noleggiatore il pieno potere di fatto sulle varie parti del macchinario, restando quindi escluso che il correlativo Onere della sua custodia e la conseguente responsabilità possa configurarsi a carico del noleggiante che non abbia alcuna ingerenza nell'attività di impianto (nella specie, titolare e/o direttore del cantiere), salvo che non risulti un diverso ed esplicito patto al riguardo. (V 4294/85, mass n 441774; (V 3249/77, mass n 386777; (V 3249/77, mass n 386778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)