Sez. L, Sentenza n. 541 del 20/01/1983 (Rv. 425322 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - QUALIFICA DI INVALIDO CIVILE - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - QUALIFICA DI INVALIDO CIVILE - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*
La qualifica di invalido civile esclude ogni possibilità di riferimento necessario o di sovrapposizione di carattere vincolante rispetto alla qualifica di invalido pensionabile, in quanto le due normative operano su piani assolutamente differenti, essendo l'una diretta alla tutela assistenziale e del diritto al lavoro di una particolare categoria di lavoratori, mentre l'altra è diretta ad assicurare un trattamento pensionistico anticipato ai lavoratori che versano nelle condizioni invalidanti previste dalla legge. Lo accertamento amministrativo dell'Invalidità civile, pertanto, non ha alcun diretto valore probatorio nella controversia sull'Invalidità pensionabile, ma può, tuttavia, essere in tale Sede considerato, dal giudice del merito, come elemento di natura indiziaria nello ambito del complesso delle risultanze probatorie. (Conf 1266/77, mass n 384959).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)