Sez. L, Sentenza n. 1266 del 02/04/1977 (Rv. 384959 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - QUALIFICA DI INVALIDO CIVILE - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - QUALIFICA DI INVALIDO CIVILE - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA - RILEVANZA - LIMITI.*
La qualifica di invalido civile esclude ogni possibilita di riferimento necessario o di sovrapposizione di carattere vincolante rispetto alla qualifica di invalido pensionabile, in quanto le due normative operano su piani assolutamente differenti, essendo l'una diretta alla tutela assistenziale e del diritto al lavoro di una particolare categoria di lavoratori, che abbia subito una riduzione permanente della capacita lavorativa non inferiore a un terzo (art 2 della legge 30 marzo 1971, n 118), mentre l'altra e diretta ad assicurare un trattamento pensionistico anticipato ai lavoratori che versano nelle condizioni invalidanti previste dalla legge, idonee a ridurre la loro capacita di guadagno a meno di un terzo del normale. Tuttavia, nell'accertamento dell'invalidita pensionabile dev'essere considerata la complessiva personalita fisiopsichica dell'assicurato, senza omettere la valutazione di infermita che eventualmente abbiano dato luogo al riconoscimento della qualifica di invalido civile.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)