Sez. 3, Sentenza n. 151 del 29/01/1965 (Rv. 310173 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CROCEVIA - PRECEDENZE - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CROCEVIA - PRECEDENZE - FATTISPECIE.*
L'Obbligo, sancito dall'art 105, secondo comma, del codice stradale, di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra, e inteso a disciplinare la circolazione di due veicoli, i quali siano arrivati simultaneamente ad un crocevia o ad una biforcazione, mentre, se il veicolo di sinistra si trova gia in notevole anticipo rispetto a quello proveniente da destra, esso e autorizzato a fruire di tale precedenza cronologica o di fatto, nell'interesse della stessa speditezza del trafficò peraltro tale comportamento, essendo del tutto eccezionale rispetto alla regola della precedenza di diritto, esige una prudente valutazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo ed e giustificato soltanto quando sia posto in essere senza determinare incidenti e senza imporre all'altro veicolo arresti, rallentamenti o manovre di fortuna, onde il verificarsi della collisione, e prova sufficiente dell'errore di calcolo nella previsione anzidetta e quindi dell'imperizia o della colpa del conducente che abbia usufruito della precedenza di fatto. (Cfr. Dal ultimo 2770/62, 2519/60).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105 CORTE COST., Cod. Strada art. 105 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Cod. Strada CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)