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Sez. 3, Sentenza n. 2743 del 30/05/1978 (Rv. 392141 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - REQUISITI - COLLISIONE - PRECEDENZA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392141-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - REQUISITI - COLLISIONE - PRECEDENZA DI FATTO - IRRILEVANZA.*

Affinche, nell'impegnare un crocevia, il conducente del veicolo non favorito dalla precedenza di diritto possa invocare la cosiddetta precedenza cronologica o di fatto, e necessario che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna. Ne consegue che tale precedenza di fatto non puo essere invocata in caso di collisione, costituendo essa prova dell'errore nella valutazione di quelle circostanze, e, quindi, della colpa del conducente che abbia inteso usufruire della precedenza medesima. (V 3211/74, mass n 371729; (V 151/65, mass n 310173).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)