Sez. 5, Sentenza n. 8303 del 09/04/2014 (Rv. 630050 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione dei carichi inclusi in ruoli ai sensi dell'art. 12 della legge n.289 del 2002 - Ruoli finalizzati alla riscossione di entrate non aventi natura tributaria - Somme dovute da dipendente condannato dalla Corte dei conti per danno erariale - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La speciale procedura prevista dall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, è applicabile anche ai ruoli emessi per la riscossione di somme dovute allo Stato da dipendente condannato dalla Corte dei conti per danno erariale, attesa l'ampia formulazione della norma interpretativa della citata disposizione, contenuta nell'art. 1, comma 2-decies del d.l. 24 giugno 2003, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.212, e la lettura costituzionalmente orientata fornitane dalle ordinanze della Consulta n. 433 del 29 dicembre 2004 e n. 305 del 22 luglio 2005, che hanno escluso l'utilizzabilità della suddetta procedura per le sole somme iscritte a ruolo per sanzioni pecuniarie di natura penale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/01/2003 num. 212 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 com. 2 n. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)