Sez. 2, Sentenza n. 9825 del 24/04/2009 (Rv. 607993 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Speciale procedura di condono prevista dall'art. 12 legge n. 289 del 2002 - Ambito di applicazione - Somme iscritte a ruolo per sanzioni pecuniarie - Applicabilità - Limiti - Ordinanza n. 433 del 2004 della Corte costituzionale - Fattispecie relativa a sanzioni amministrative ex legge n. 898 del 1986.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha introdotto una speciale procedura per la definizione dei carichi pregressi, risulta applicabile, alla luce dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1, comma 2-decies del d.l. n. 143 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 212 del 2003, "ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria"; siffatta lettura non è smentita dall'ordinanza n. 433 del 2004 della Corte costituzionale, la quale impone di escludere dall'applicazione della speciale procedura le sole somme iscritte a ruolo per sanzioni pecuniarie di natura penale, ma non quelle iscritte per altre specie di sanzioni amministrative prive del carattere penale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che, con riferimento ad un'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa per violazioni della legge n. 898 del 1986, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, avendo l'opponente aderito al condono ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 212 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 com. 2 n. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)