Sez. L, Ordinanza n. 23411 del 30/08/2024 (Rv. 672198-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Requisiti di accesso e decorrenza - Regime derogatorio ex art. 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. con l. n. 214 del 2011, come novellato ai sensi dell'art. 1, comma 265, lett. c, l. n. 208 del 2015 - Presupposto - Mancato svolgimento di lavoro dipendente a tempo indeterminato - Lavoratori assunti in prova dopo la cessazione dal servizio - Applicabilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'
In tema di pensione di vecchiaia, il regime derogatorio dei requisiti per l'accesso alla pensione di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, esteso temporalmente, nella ricorrenza dei presupposti di legge, in virtù dell'art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208 del 2015, si applica ai lavoratori che, dopo la risoluzione del rapporto, non hanno svolto attività riconducibile al paradigma del lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'assunzione in prova non esclude l'applicazione della deroga nel caso in cui il rapporto venga risolto prima del superamento della stessa.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 265 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)