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Sez. L - , Sentenza n. 31334 del 24/10/2022 (Rv. 665979 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Lavoratori collocati in mobilità anche dopo il 4 dicembre 2011 - Art. 22, comma 1, lett. a), del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 - Accesso alla pensione secondo i requisiti vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665979-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'

Ai lavoratori collocati in mobilità anche dopo il 4 dicembre 2011, l'art. 22, comma 1, lett. a), del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, riconosce la possibilità di beneficiare dell'accesso al pensionamento secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi non abbiano conseguito, durante il periodo di fruizione della mobilità, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anche secondo le previsioni dell'art. 24, commi 1 e ss., del citato d.l. n. 201.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 22 com. 1 lett. A, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)