Sez. 2 - , Sentenza n. 28559 del 17/06/2021 Ud. (dep. 22/07/2021) Rv. 281806 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Subordinazione della sospensione condizionale della pena alle restituzioni o al risarcimento del danno - Ricorso dell'imputato - Parte civile - Legittimazione a contraddire - Sussistenza - Conseguenze - Diritto alla rifusione delle spese di costituzione - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, la parte civile è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alle restituzioni o al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., con la conseguenza che, quando ha effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa ai propri interessi, in caso di soccombenza dell'imputato, ha diritto alla liquidazione delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)