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Sez. 3, Sentenza n. 46753 del 20/11/2024 Ud. (dep. 19/12/2024) Rv. 287218-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Delitto di omesso versamento di IVA - Sospensione condizionale della pena - Assenza della parte civile costituita - Subordinazione del beneficio - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287218-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di omesso versamento di IVA, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento dell'imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia delle entrate, non costituendo quest'ultima presupposto necessario perché il riconoscimento del beneficio sia condizionato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pagamento del tributo evaso non costituisce né il risarcimento del danno conseguente al reato, né la restituzione di un bene di cui l'agente si sia appropriato, ma rappresenta la doverosa ricomposizione di un rapporto economico tra lo Stato e il contribuente).

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)