Sez. 1, Sentenza n. 7382 del 11/12/1986 (Rv. 449436 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI - AMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO - TERMINI E MODALITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI - AMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO - TERMINI E MODALITÀ.*
Con riguardo ai provvedimenti decisori resi dal giudice delegato nel corso della procedura fallimentare, l'istituto del reclamo al tribunale di cui all'art. 26 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, resta applicabile anche dopo gli interventi della Corte costituzionale con le sentenze n. 42 del 23 marzo 1981, n. 303 del 19 novembre 1985 e n. 55 del 24 marzo 1986, i quali comportano che il reclamo medesimo è disciplinato dalle regole generali poste dal codice di rito per i procedimenti camerali, circa il termine di dieci giorni per la sua proposizione, l'osservanza del contraddittorio e l'Obbligo della motivazione del provvedimento che decide su di esso, mentre il "dies a quo" del suddetto termine deve essere identificato con quello della comunicazione di detto provvedimento, non del suo deposito. (V 2255/84, mass n 434290).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)