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Sez. U, Sentenza n. 9212 del 11/12/1987 (Rv. 456423 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DELLO ISTITUTO DEL RECLAMO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PER I PROCEDIMENTI IN CAMERE DI CONSIGLIO - TERMINI DI DIECI GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456423-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI DECISORI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DELLO ISTITUTO DEL RECLAMO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PER I PROCEDIMENTI IN CAMERE DI CONSIGLIO - TERMINI DI DIECI GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - DECORRENZA.*

I provvedimenti decisori del giudice delegato, nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dal R.d. 16 marzo 1942 n. 267, sono impugnabili con reclamo davanti al tribunale, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto, nel termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione (non dal deposito), atteso che detto istituto del reclamo non è stato espunto dall'ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 42 del 1981, n. 303 del 1985 e n. 55 del 1986, le quali operano nel diverso senso di assoggettare il reclamo stesso alle Disposizioni del rito camerale, di cui agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., con riguardo all'entità del termine per la sua proposizione ed alla relativa decorrenza, nonché alle garanzie del contraddittorio ed all'Obbligo della motivazione. (V 554/87, mass n 450584; (V 7382/86, mass n 449436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)