Sez. 5, Sentenza n. 28569 del 23/02/2017 Ud. (dep. 08/06/2017) Rv. 270239 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Statuizioni civili e refusione delle spese della parte civile costituita - Esclusione - Motivi.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
Il giudice di primo grado, quando accerti già in fase predibattimentale l'avvenuta maturazione della prescrizione, ed emette per questo sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., non può pronunciarsi sulle richieste della parte civile costituita né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di questa, in quanto la natura della decisione ex art 469 cod. proc. pen. è incompatibile con tali statuizioni, che si fondano sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)