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Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998 Ud. (dep. 24/09/1998) Rv. 211191 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della decisione di primo grado - Conferma delle statuizioni civili ivi contenute - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211191-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte con rinvio la sentenza d'appello che, dichiarando - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, aveva comunque confermato le statuizioni relative all'azione civile in quest'ultima contenute e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)