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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018 (Rv. 647688 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Deposito dell'atto impositivo notificato - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647688-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)