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Sez. 5, Sentenza n. 19006 del 28/09/2005 (Rv. 584214 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Intervenuta sanatoria ex art. 19 - bis d.l. n. 41 del 1995 - Successiva istanza di condono - Ammissibilità - Esclusione - Domanda di restituzione delle somme versate - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584214-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

La sanatoria delle irregolarità nelle dichiarazioni I.V.A. effettuata mediante il versamento della somma di cui all'art. 19-bis del d.l. n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, determina l'estinzione della sanzione per intervenuta oblazione, con la conseguenza che la stessa non è più condonabile ed il contribuente non può ottenere la restituzione della somma versata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)