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Sez. 5, Sentenza n. 12695 del 09/07/2004 (Rv. 574393 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Intervenuto versamento "ex" art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ripetibilità della somma versata dal contribuente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574393-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

In tema di violazione di obblighi posti dalla normativa sull'IVA, il pagamento del sesto della pena edittale, eseguito a norma dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, trattandosi di versamento funzionale a definire irrevocabilmente, sulla base di una libera scelta del contribuente, il profilo sanzionatorio del singolo rapporto tributario; mentre il profilo (meramente) tributario del rapporto, avendo una vicenda affatto autonoma rispetto alla sanzione, continua a poter essere contestato dal contribuente, nonostante l'avvenuto pagamento del sesto della pena edittale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)