Sez. L, Sentenza n. 5859 del 12/11/1979 (Rv. 402521 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TEMPESTIVITA - DEPOSITO NEL TERMINE PERENTORIO DI LEGGE - NECESSITA - NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO DECRETO - NATURA ORDINATORIA - INOSSERVANZA - ININFLUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TEMPESTIVITA - DEPOSITO NEL TERMINE PERENTORIO DI LEGGE - NECESSITA - NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO DECRETO - NATURA ORDINATORIA - INOSSERVANZA - ININFLUENZA.*
Poiche, a norma dell'art 434, comma secondo, cod proc civ, nel nuovo rito delle controversie di lavoro e di previdenza l'appello si propone con ricorso e mediante deposito del medesimo nella cancelleria del giudice ad quem, l'Onere della tempestiva proposizione dell'impugnazione e validamente adempiuto se si sia provveduto al detto deposito - e non anche alla notificazione - nel termine di legge, che e di un anno dalla pubblicazione della sentenza allorche questa non sia stata notificata. Ne ha alcuna conseguenza la semplice inosservanza del termine di dieci giorni dal deposito del decreto del Presidente, dall'art 435 cod proc civ assegnato all'appellante per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale, in quanto detto termine assolve ad una funzione ordinatoria di mera accelerazione del processo e non ha natura perentoria, in Mancanza di un'espressa comminatoria di decadenza per la sua inosservanza, la quale, peraltro, non lede alcun interesse di ordine pubblico processuale o del privato ne, infine, ostacola il raggiungimento dello scopo dell'atto. (Conf 2097/78, mass n 391475; (Conf 562/78, mass n 389872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)