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Sez. L, Sentenza n. 562 del 06/02/1978 (Rv. 389872 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - CARATTERE NON PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389872-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - CARATTERE NON PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nelle controversie di lavoro e di previdenza, soggette al nuovo rito del lavoro, nel giudizio di appello il termine di dieci giorni, entro il quale, a norma del secondo comma dell'art 435 cod proc civ il ricorso - depositato in cancelleria entro il termine perentorio per l'impugnazione previsto dall'art 434 cod proc civ - deve essere notificato all'appellato con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, assolve ad una funzione ordinatoria di mera accelerazione del processo ed, in Mancanza di espressa comminatoria di decadenza per la sua inosservanza nonche per la correlativa insussistenza di ostacoli al raggiungimento dello scopo dell'atto, non ha carattere perentorio. Pertanto, qualora risulti rispettato il termine dilatorio - di natura perentoria - di venticinque giorni tra la data di notificazione del ricorso all'appellato e quella dell'udienza di discussione - come richiesto dal terzo comma dell'art 435 - l'inosservanza dell'anzidetto termine di notifica di dieci giorni non da luogo all'inammissibilita dell'appello. (Conf 710/77, mass n 384288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)