Sez. 2, Sentenza n. 5480 del 11/03/1993 Ud. (dep. 31/05/1993) Rv. 195382 - 01
Reato - Delitto tentato (tentativo) - In genere | Determinazione della pena - Metodo diretto e metodo "bifasico" - Legittimità di entrambi - Riduzione della pena dei limiti di legge - Necessità - Inosservanza - Violazione di legge - Fattispecie: riduzione di un sesto.
Reato - Delitto tentato (tentativo) - In genere
In presenza di un delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. L'inosservanza di tali limiti comporta violazione di legge. (Fattispecie nella quale i giudici di merito avevano ridotto di un sesto la pena base, fissata in relazione al delitto consumato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)