Sez. 3, Sentenza n. 12155 del 10/11/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 270353 - 01
PENA - DETERMINAZIONE | Delitto tentato - Modalità di determinazione della pena - Metodo "diretto" o "sintetico" - Ammissibilità.
PENA - DETERMINAZIONE
La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare, per l'individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)