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Sez. 3, Sentenza n. 19985 del 07/10/2004 (Rv. 577552 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Domanda riconvenzionale - Decadenza - Conseguenza - Conversione in eccezione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577552-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE

Qualora, a causa del mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 418, primo comma, cod. proc. civ., la parte incorra nella decadenza della domanda riconvenzionale di annullamento del contratto proposta nella memoria di costituzione, in forza del principio di conversione dell'atto processuale nullo, la domanda produce l'effetto di una semplice eccezione di annullabilità, come prevista dall'art. 1442 u.c. cod. civ., mirante al rigetto della domanda di esecuzione del contratto proposta dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)