Sez. 1, Sentenza n. 1112 del 30/01/1995 (Rv. 490142 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI | Importazione definitiva di veicolo straniero - Art. 95 del codice della strada - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI
L'art. 95 del codice della strada trova applicazione per i cittadini italiani residenti all'estero, per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti in Italia, anche nell'ipotesi di importazione definitiva di veicolo straniero, sempreché per esso siano state adempiute le formalità doganali e sia stato rilasciato il certificato d'immatricolazione dello Stato d'origine, con la conseguenza che, quando tali presupposti si verificano, la circolazione nel territorio italiano è consentita, anche se non sia ancora avvenuta l'immatricolazione in Italia del veicolo importato, e non sussiste la violazione del comma ottavo dell'art. 58 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393. (In applicazione del principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto applicabili l'art. 95 del codice della strada e l'art. 4 della convenzione di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva in Italia con regio decreto 6 gennaio 1928 n. 1622, all'ipotesi di un'autovettura, originariamente immatricolata in Germania e munita della carta di circolazione rilasciata da quel paese, alla quale la dogana tedesca aveva ritirato quest'ultimo documento all'atto della sua uscita dalla Germania, sostituendolo con un certificato internazionale che autorizzava la libera circolazione della vettura in vari Stati, tra i quali l'Italia, per la durata di un anno, ai sensi, appunto, dell'art. 4 della menzionata convenzione, ed alla quale era stata applicata la targa denominata "Zeta").
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Cod. Strada art. 95, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 95, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)