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Sez. 1, Sentenza n. 1964 del 23/02/1991 (Rv. 471074 - 01)

Circolazione stradale - Veicoli - Esportazioni ed importazioni | Veicoli immatricolati all'estero - Circolazione in Italia per un anno - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471074-01

Circolazione stradale - Veicoli - Esportazioni ed importazioni

L'art. 95 del codice stradale, il quale consente, per la durata massima di un anno ed in base al certificato d'immatricolazione dello Stato d'origine, la circolazione in Italia del veicolo immatricolato all'estero, così escludendo la configurabilità dell'infrazione di cui all'art. 58 nono comma di detto codice (e quindi l'applicabilità della confisca obbligatoria di cui all'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689), opera sia in favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero, sia in favore dei cittadini italiani residenti in Italia, ed anche nelle ipotesi di importazione definitiva del veicolo medesimo (sempre che siano state adempiute le formalità doganali), ma postula la persistente validità ed efficacia di detta autorizzazione alla circolazione rilasciata nel Paese d'origine.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Cod. Strada art. 95, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 95, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)