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Sez. 1, Sentenza n. 18235 del 22/08/2006 (Rv. 591607 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Art. 3 legge n. 689 del 1981 - Principio di personalità della responsabilità - Portata.
Stato
decisa il 2006-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591607-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riguardo al principio, espresso dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, di personalità della responsabilità per le violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, "personale" è la responsabilità non solo dell'autore di condotte propriamente commissive, ma anche quella dell'autore di condotte colpevolmente omissive, da cui sia derivata la violazione sanzionata. (Nella specie era stata addebitata la violazione dell'art. 46 della legge n. 298 del 1974, in tema di trasporti abusivi di cose, oltre che al conducente del veicolo, all'imprenditore che aveva negligentemente consentito la circolazione del mezzo in sua dotazione, senza previa verifica della prescritta documentazione di viaggio)

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)