Sez. U, Sentenza n. 20930 del 30/09/2009 (Rv. 610512 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Opposizione - Prova dell'elemento soggettivo - Presunzione di colpa ex art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)