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Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 09/08/1963 (Rv. 263455 - 01)

POSSESSO - CONSERVAZIONE (MODI DI) - CON IL SOLO ANIMUS POSSIDENDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1963-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263455-01

POSSESSO - CONSERVAZIONE (MODI DI) - CON IL SOLO ANIMUS POSSIDENDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il possesso puo essere mantenuto in forza del solo animo solo quando il titolare lo abbia iniziato animo et corpore ed abbia la possibilita di proseguirlo cosi. Se vien meno, invece, la possibilita di disporre materialmente della cosa con esclusione di altri tutte le volte che si voglia, il solo elemento intenzionale non e piu sufficiente alla conservazione del possesso, il quale si perde nel medesimo momento, in cui quella possibilita sia cessata. (Conf 134'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)