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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 665 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:665
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9125

  • Regioni a statuto comune
  • Edilizia
  • Ritenuta lesione delle competenze assegnate in materia
  • Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili, in quanto aventi ad oggetto un decreto-legge non convertito, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, D.L. 4 settembre 1987 n. 367 denunziato, per contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 Cost., in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977, nonché in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 119 Cost. e ai principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali. - cfr. O.n. 434/1988.

Norme impugnate

  • art. 12 d.l. 4 settembre 1987, n. 367

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 dal titolo "Modifiche alla legge 29 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", promossi con ricorsi, rispettivamente, dei Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana, notificati l'8 ottobre (il primo) e il 7 ottobre (gli altri due), depositati in Cancelleria il 12 e il 14 ottobre 1987 ed iscritti ai nn. 18, 19 e 20 del registro ricorsi 1987; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Campania ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del citato d.l. 4 settembre 1987 n. 367 per l'asserito contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977; che analoga impugnativa è stata proposta dalle Regioni Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 119 della Costituzione e ai principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali; che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi.
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza; che il d.l. 4 settembre 1987 n. 367 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"), in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 118 in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977 e 119 della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze