Sez. 5 - , Ordinanza n. 35134 del 18/11/2021 (Rv. 663037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa - Natura - Esercizio di un potere ordinatorio del giudice - Conseguenze - Inammissibilità di impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti.
Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)