Sez. 1 - , Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022 (Rv. 665810 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimento di riunione e di separazione - Natura ordinatoria e carattere discrezionale - Conseguenze - Non impugnabilità - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stato censurato il mancato riconoscimento da parte del giudice di pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della connessione tra la domanda riconvezionale, non eccedente la competenza del giudice adito e la "reconventio reconventionis" che invece era stata trasmessa
Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)