Sez. 3, Ordinanza n. 34661 del 29/12/2025 (Rv. 677218-01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Danno patrimoniale futuro - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Discrezionalità del giudice - Ridotta aspettativa di vita del danneggiato - Obbligo - Esclusione. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE - In genere.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La liquidazione del danno patrimoniale sotto forma di rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 2057 c.c., rientra nella discrezionalità del giudice, il quale può adottarla, in alternativa alla comune capitalizzazione del danno futuro, a prescindere dalla domanda di parte, non essendovi obbligato neppure nel caso in cui la vittima goda di una ridotta aspettativa di vita.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)