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Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 02)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Facoltà del giudice anche in appello - Sussistenza - Istanza del danneggiato - Necessità - Esclusione - Rifiuto del danneggiato - Irrilevanza - Vantaggio per il danneggiante - Insussistenza - Ragioni. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666111-02

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di danno alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice, il quale può provvedervi in via autonoma, senza necessità di un'istanza di parte e anche in appello, non integrando tale opzione una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma soltanto una diversa determinazione della forma del risarcimento; pertanto, indipendentemente dalla domanda della parte di liquidazione della rendita e finanche dall'espresso rifiuto di tale metodo di liquidazione, il giudice può comunque liquidare il pregiudizio a norma dell'art. 2057 c.c., senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al danneggiato giorno per giorno e sino alla fine della sua vita, sia perché allo spirare dell'esistenza non è più configurabile un danno biologico o morale per il soggetto leso.

Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)