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Sez. 1, Sentenza n. 1034 del 23/06/1967 Ud. (dep. 14/11/1967) Rv. 105957 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DI MINORI - RIGOROSA VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105957-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DI MINORI - RIGOROSA VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA.*

Nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori il potere del giudice e rigorosamente subordinato alla esigenza di un'attenta valutazione delle dichiarazioni medesime, dovendo il controllo del giudice essere diretto ad escludere che l'accusa possa essere in concreto il frutto di un processo di auto od etero suggestione del soggetto, ovvero il frutto della sua esaltazione e fantasia ovvero della sua immaturita psichica. Invero tale controllo va fatto attraverso un profondo esame della origine, delle modalita e del contenuto della dichiarazione; della sua organicita, uniformita e costanza, almeno nelle parti essenziali; degli elementi di conferma estrinseca(e di contrasto)di circostanze e modalita esposte nella dichiarazione medesima; degli eventuali conquestui; della personalita di chi fa la dichiarazione, ecc, oltre al necessario raffronto logico con le contrapposte dichiarazioni e col comportamento dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)