diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 30/11/1983 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163513 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - OBBLIGO DI ATTENTO ESAME CRITICO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1983-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163513-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI ACCUSATORIE - OBBLIGO DI ATTENTO ESAME CRITICO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI APPELLO.*

Nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l'Obbligo - al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero suggestione oppure di esaltazione o fantasia - di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti. (nella specie la suprema Corte non ha ritenuto fondati i rilievi della sentenza di appello secondo cui le dichiarazioni accusatorie non offrivano alcun serio fondamento di attendibilità in quanto provenienti per lo più da persone di giovanissima età, facilmente suggestionabili ovvero affette da immaturità psichica). (Conf mass n 105957; (Conf mass n 119279; (Conf mass n 144570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)