diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 32190 del 21/05/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244692 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Fatti commessi in danno di convivente "more uxorio" - Non punibilità - Punibilità a querela di parte - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244692-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ

Non è punibile il furto commesso in danno del convivente "more uxorio", ma è punibile, a querela dell'offeso, il furto commesso in danno di persona già convivente "more uxorio". (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa soggettiva di esclusione della punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita). (Vedi Corte cost. 7 aprile 1988, n. 423, 20 dicembre 1988, n. 1122, 25 luglio 2000, n. 352).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)