Sez. 5 - , Sentenza n. 37873 del 23/05/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 277757 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Convivenza “more uxorio” – Mancata previsione nell’art. 649 cod. pen. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. pen nella parte in cui non estende la causa di non punibilità da essa prevista ai rapporti di convivenza "more uxorio". (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'introduzione, da parte del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, dell'art. 574-bis cod. pen. e del comma 1-bis all'art. 649 cod. pen. rende palese l'intento del legislatore di voler attribuire rilievo, ai fini dell'operatività della causa di esclusione della pena in esame, all'esistenza di una convivenza qualificata, differenziandola quindi da quella "more uxorio").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 6, Cod. Pen. art. 574 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)