Sez. 3, Sentenza n. 5142 del 16/09/1981 (Rv. 415933 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PROPOSTA PER UN INTERESSE AUTONOMO DELL'IMPUGNANTE - CARATTERE AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 334 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PROPOSTA PER UN INTERESSE AUTONOMO DELL'IMPUGNANTE - CARATTERE AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 334 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'impugnazione incidentale proposta per un interesse autonomo dell'impugnante - diretta cioè contro parti diverse da quelle che abbiano proposto l'impugnazione principale (o altra precedente impugnazione incidentale) oppure contro capi della pronunzia diversi rispetto a quelli censurati da impugnazioni precedenti e comunque privi di ogni rapporto di dipendenza o connessione - deve qualificarsi impugnazione incidentale autonoma, esclusa dalla disciplina speciale di cui all'art. 334 cod. proc. civ. e soggetta alla preclusione dell'acquiescenza ed ai normali termini di impugnazione, alla cui perentorietà non è giustificata alcuna deroga.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)