Sez. 1, Sentenza n. 2858 del 08/05/1982 (Rv. 420744 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DELLA PARTE VITTORIOSA PER, MANCATA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DELLA PARTE VITTORIOSA PER, MANCATA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'interesse all'impugnazione della parte vittoriosa nel merito, che si dolga della mancata attribuzione delle spese giudiziali, sorge direttamente dalla sentenza, e non in dipendenza dell'impugnazione da parte del soccombente, con la conseguenza che, sul punto suddetto, l'impugnazione si presenta come autonoma e deve essere proposta nei termini ordinari, non essendo ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva. (Conf 5142/81, mass n 415933; (Conf 4708/81, mass n 415439).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)