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Sez. U, Sentenza n. 12701 del 18/12/1998 (Rv. 521785 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO | Fiumi - Sponde e rive interne - Demanialità - Sussistenza - Beni destinati alla protezione di quelli demaniali - Pertinenza demaniale - Configurabilità - Cessazione della demanialità - Volontà della pubblica amministrazione di escludere tale funzione accessoria - Necessità - Comportamenti omissivi - Irrilevanza - Fattispecie relativa a costruzione da parte di un privato di un immobile sulla "sottobanca" di rinforzo di un argine.
Stato
decisa il 1998-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521785-01

DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO

Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima. (Nella specie, la p.a. aveva espropriato un'area limitrofa al Brenta per la ricostruzione dell'alveo del fiume dopo un'alluvione e l'argine era stato ripristinato con l'inserimento di una "banca" e di una "sottobanca" di rinforzo, sulla quale ultima successivamente un privato aveva costruito un fabbricato; la S.C. ha confermato la impugnata sentenza del Tribunale superiore della acque pubbliche, con cui era stata rigettata l'azione del privato di accertamento del suo diritto di proprietà relativamente all'area su cui insisteva detto edificio, sulla base del rilievo della qualità di pertinenza demaniale della sottobanca, che, pur non essendo permeata dalle acque di piena ordinaria, era inseparabile strutturalmente dall'alveo e poteva assolvere una funzione protettiva con continuità e non per esigenze solo momentanee).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)