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Sez. U, Sentenza n. 19703 del 13/11/2012 (Rv. 623971 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITÀ - CORSI D'ACQUA | Demanio lacuale - Alveo e spiaggia - Nozione - Demanialità - Sussistenza - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2012-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623971-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITÀ - CORSI D'ACQUA

Il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito (per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc..). A tal fine, l'alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali; mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall'amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)