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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 393 del 1997

Decisione
decisa il 1997-11-27, depositata il 1997-12-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:393
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23635

  • Imposta sull'incremento di valore degli immobili (invim)
  • Determinazione dell'imponibile
  • Liquidazione forfettaria
  • Ritenuta intollerabile onerosità del predetto tributo per il contribuente
  • Dedotta violazione degli artt. 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost.
  • Libera scelta del contribuente riguardo al sistema di calcolo contestato
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la norma impugnata (art. 26, terzo comma, ultima parte, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante: "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131), nell'istituire un'INVIM straordinaria, ha consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno, stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta <<si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato - la stessa natura non obbligatoria del sistema di calcolo contestato vale ad escludere i lamentati vizi di legittimità costituzionale, poiché l'elevato incremento di valore oggi rilevato dall'ufficio del registro è conseguente alla modestia di quello denunciato dal contribuente all'atto del precedente pagamento dell'INVIM. - Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte - v., fra le molte, la S. n. 99/1997 -, <<in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio dell'indicazione di parametri costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione>>. - <<Il ricorso alle presunzioni legali in materia tributaria è lecito, essendo volto a proteggere l'interesse generale contro ogni tentativo di evasione>>, a condizione che tali presunzioni si fondino su indici <<concretamente rivelatori di ricchezza e idonei, perciò, a conferire all'imposizione una base non fittizia>>: cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 586/1987, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto dall'immobiliare Torriani s.a.s. contro l'ufficio del registro di Como iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento conseguente all'impugnazione, da parte di una società in accomandita semplice, dell'avviso di liquidazione dell'Invim straordinaria, la Commissione tributaria di primo grado di Como ha sollevato, senza espressa indicazione di alcun parametro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; che a parere del giudice rimettente l'ufficio del registro di Como, nel liquidare l'Invim dovuta dalla società ricorrente ai sensi della norma censurata, aveva modificato il valore iniziale dei beni in questione sulla base del cosiddetto "titolo di provenienza", costituito dalla precedente dichiarazione Invim straordinaria compiuta dalla società in data 29 giugno 1983; che in quest'ultima dichiarazione la ricorrente, avvalendosi del sistema di liquidazione forfettaria previsto dalla norma impugnata, aveva indicato come valore finale, da assumere come iniziale per la successiva dichiarazione, un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello poi realmente assunto; che ad avviso del giudice a quo un simile sistema di imposizione, oltre a frustrare le finalità del tributo sugli incrementi di valore, viene ad assumere, in caso di liquidazione forfettaria, un carattere intollerabilmente oneroso per il contribuente, tale da determinare un prelievo fiscale in tutto assimilabile ad una sorta di espropriazione, con violazione anche del principio della capacità contributiva; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per totale mancanza di motivazione sulla rilevanza o, comunque, manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 99 del 1997), "in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione"; che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si deduce che i parametri invocati sono gli artt. 42, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione; che secondo l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la base imponibile ai fini dell'Invim è data dalla differenza tra il valore finale del bene e quello iniziale, dovendosi intendere per valore iniziale l'ultimo valore fiscalmente noto all'amministrazione tributaria (quale risulta dall'atto d'acquisto tra vivi o per causa di morte o, comunque, dalla precedente tassazione); che la norma impugnata, nell'istituire un'Invim straordinaria, ha consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno, stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta "si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato"; che questa Corte ha già ribadito che "il ricorso alle presunzioni legali in materia tributaria è lecito, essendo volto a proteggere l'interesse generale contro ogni tentativo di evasione" (sentenza n. 137 del 1997), a condizione che tali presunzioni si fondino su indici "concretamente rivelatori di ricchezza e idonei, perciò, a conferire all'imposizione una base non fittizia" (ordinanza n. 586 del 1987); che comunque nel caso specifico la liquidazione del tributo in via forfettaria è rimessa alla libera scelta del contribuente, il quale deve valutare la convenienza di tale opzione nel momento del pagamento dell'Invim straordinaria, con la consapevolezza che il valore indicato come finale a seguito del calcolo a forfait dovrà essere assunto come iniziale per la dichiarazione Invim successiva; che la stessa natura non obbligatoria del sistema di calcolo contestato vale ad escludere i lamentati vizi di legittimità costituzionale, poiché l'elevato incremento di valore oggi rilevato dall'ufficio del registro è conseguente alla modestia di quello denunciato dal contribuente all'atto del precedente pagamento dell'Invim.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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