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Sez. L - , Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017 (Rv. 645008 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Attività svolta da medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie - Qualificazione giuridica - Rapporto di lavoro subordinato o autonomo - Esclusione - Natura - Contratto di formazione-lavoro - Specificità della disciplina - Emolumenti - Finalità.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645008-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE

L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)