Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 (Rv. 610255 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Attività svolta da medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie - Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro - Rapporto di lavoro subordinato od autonomo - Esclusione - Natura - Contratto di formazione-lavoro - Specificità della disciplina - Emolumenti - Finalità.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
Non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, che costituisce una particolare ipotesi di "contratto di formazione-lavoro", oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione, e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ed al conseguimento, al fine corso, di un titolo abilitante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)